Esoneri tasse
Sono previsti casi di esonero esclusivamente dal pagamento della
tassa di immatricolazione e di frequenza, per le seguenti
motivazioni:
Esonero per condizioni di reddito
L'esonero dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e
di frequenza spetta agli studenti che rientrano nei limiti di
reddito familiare stabilito dalla legge come da tabella di seguito
riportata:
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numero di persone del
nucleo familiare
|
limite max di reddito in euro per l'a.a. 2010-11 riferito
all'anno d'imposta 2007 |
rivalutazione del 1,5 %, con arrotondamento all'unità di euro
superiore |
limite massimo di reddito in euro per
l'a.s. 2011-2012
riferito all'anno d'imposta 2010 |
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1 |
4.945,00 |
75,00 |
5.020,00 |
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2 |
8.203,00 |
124,00 |
8.327,00 |
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3 |
10.544,00 |
159,00, |
10.703,00 |
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4 |
12.593,00 |
189,00 |
12.782,00 |
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5 |
14.423,00 |
217,00 |
14.640,00 |
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6 |
16.593,00 |
249,00 |
16.842,00 |
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7 e oltre |
18.540,00 |
279,00 |
18.819,00 |
Esonero per merito congiuntamente a reddito
L'esonero dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e
di frequenza spetta allo studente che abbia conseguito il titolo di
studio richiesto per l'immatricolazione con una votazione di 60/60
o di 100/100 (per coloro che si iscrivono la primo anno) oppure
allo studente che si iscriva ad anni successivi al primo che abbia
superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi
riportando una votazione minima di 24/30 in ciascun esame. In
entrambi i casi il diritto all'esonero viene riconosciuto se il
reddito familiare complessivo non superi di tre volte il limite
stabilito dalla suddetta tabella. Per fruire dei
predetti esoneri, l'interessato dovrà compilare l'apposito modulo
reperibile sul sito internet o presso la segreteria studenti. Si
ribadisce che l'esonero si riferisce solo alle tasse
d'immatricolazione e di frequenza, mentre il contributo
universitario e la tassa regionale per il diritto allo studio
devono comunque essere versati.
Esoneri totali
Sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa
d'iscrizione e dai contributi universitari gli studenti
appartenenti alle seguenti categorie:
-
studenti in situazione di
handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%;
-
studenti risultati idonei
al conseguimento delle borse di studio concesse dalla Regione per
il tramite dell'A.DI.SU. che per scarsità di risorse non siano
risultati beneficiari di tali provvidenze;
-
studenti beneficiari di
borse di studio e di prestiti d'onore;
-
studenti stranieri che
siano risultati assegnatari di borse di studio del Governo italiano
nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e degli
accordi intergovernativi, culturali e scientifici. Negli anni
accademici successivi al primo l'esonero è condizionato al rinnovo
della borsa di studio da parte del Ministero degli
Esteri.
Domanda di esonero
Gli studenti interessati all'esonero di cui trattasi e che
si trovano nelle condizioni di cui sopra trasmettono
allasegreteria il modello di domanda esonero dal
pagamento degli oneri di iscrizione (tasse statali e
regionali) e del contributo di funzionamento, con inserita
l'autocertificazione nei termini di legge, con le seguenti scadenze
perentorie per l'anno accademico di riferimento al fine
dell'accesso all'esonero stesso:
- condizioni di merito
- condizioni di portatore di handicap entro e non oltre la
data del 20 ottobre, in occasione dell'iscrizione o
immatricolazione
- condizioni economiche disagiate entro e non oltre la data
del 31 gennaio dell'anno accademico per il quale si richiede
l'esonero.